Descrizione
Art. 1
Durante il periodo compreso tra la data del 15 Maggio 2024 ed il 31 Ottobre 2024 è fatto divieto, in
prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul
territorio comunale di:
·accendere fuochi;
·usare apparecchi a fiamma libera o elettriciche che producano faville;
·di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente
pericolo di innesco.
·dalle ore 7,00 alle ore 9,00 nel periodo dell’anno che va dal 1° Gennaio al 14 Maggio e dal 01 Novembre
al 31 Dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature
e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (art.
14 comma 8 lett. b decreto legge 24 giugno 2014 n° 91)
Art. 2
A tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere presenti nel Comune di Piana degli
Albanesi di tenere le proprie terre sgombre da erbe e foglie secche o di altra materia combustibile, fatte
salve le fasce di pertinenza stradale, la cui responsabilità rimane in capo all’ Ente proprietario della stessa.
·All’atto della semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande
estensione devono essere predisposte, ogni duecento metri, mediante aratura, delle fasce
completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10 (salvo diverse specifiche disposizioni
normative). Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo prugneti, uliveti, vigneti, ecc. non è
possibile procedere alla distruzione dei residui in maniera difforme a quanto stabilito dalle norme in
materia vigenti, (Decreto Legge n° 91 del 24.06.2014);
I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di
villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati
in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture
turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i
relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione
di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in
particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di
vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa
essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il
pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati ogni anno, con
avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine
suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei
trasgressori, anche ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.
Art. 3
A tutti i proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni e campi, compresi le aree
boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati o incolti a provvedere al decespugliamento ed
asportazione di stoppie, rovi e cespugli rami e vegetazione secca in genere, residui di coltivazione e altre
lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi fattura che
possa essere causa di innesco e propagazione di incendio.
In tutti i terreni deve essere approntata una fascia taglia fuoco non inferiore a mt. 15 secondo quanto
previsto dal paragrafo 19.3.4 del Piano Regionale AIB agg. 2021.
È buona norma tenere puliti da stoppie i confini. Gli inadempienti saranno considerati responsabili di
danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra
sanzione di Legge, saranno denunciati ai sensi dell’art. 650 C.P.
Art. 4
La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché
in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le
aree libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza
non inferiore a mt. 15,00.
Art. 5
Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà
preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia
scongiurato.
Art. 6
I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno
l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non
inferiore a mt. 50,00.
Art. 7
I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno
l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un
dispositivo parascintille.
Art. 8
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno
lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di
lunghezza non inferiore a mt. 30,00.
Art. 9
Ai sensi del comma 6 bis all’art 256 bis del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006: “Le attività di raggruppamento e
abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei
materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione,
costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti
o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le
altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare
la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare
rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei
livelli annuali delle polveri sottili”;
È fatto divieto assoluto di accensione e bruciature in piccoli cumuli e di qualsiasi materiale vegetale nei
periodi di massimo rischio incendio, dichiarato dalla Regione e cioè dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2024.
Art. 10
Su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, i lavori di scerbatura dovranno essere
eseguiti e mantenuti fino al 31 Ottobre 2024 con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla
pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.
Art. 11
Visto il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 all’art.26 si da atto che Coloro che nei boschi vincolati
per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall’art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri
danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite
dalle autorità, di cui al comma 2° dell’articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal
doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli
articoli precedenti.
Art. 12
Gli Enti proprietari delle strade (ANAS, Provincia, Comune) dovranno provvedere alla pulitura delle
banchine, cunette, scarpate ed ogni altra pertinenza delle proprie strade;
I Consorzi di Bonifica, le società di gestione del servizio idrico e del servizio integrato rifiuti, dovranno
provvedere alla pulitura delle proprie aree ed impianti e realizzare una fascia di protezione non inferiore a
10 metri lungo tutto il perimetro delle stesse, al fine di evitare la propagazione degli incendi.
SANZIONI
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme
di cui al presente provvedimento, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, saranno punite con le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
1. da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7 bis. Sanzioni amministrative (articolo introdotto dall’articolo
16 legge n. 3 del 2003) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. oltre alla sanzione accessoria
dell’obbligo di pulizia del fondo.
2. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad
euro 258,00 così come previsto dall’art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
3. nel caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo
potenzialmente, l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Maggio al 31 Ottobre, sarà applicata una
sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 ai sensi dell’art.
10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
4. Per le fasce di pertinenza stradale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, saranno
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10,33 euro a 103,29 euro per ogni cento metri lineari
di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi, ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n°16 del
06/04/1996 coordinata con la legge regionale n° 14 del 14/04/2006.
A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.
650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e le sanzioni in riferimento alla normativa
vigente.
Le sanzioni saranno irrogate ai proprietari dei fondi a seguito di accertamento tecnico e verifica catastale
da parte dell’ufficio tecnico comunale.
Ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un
incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne
comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO Tel. 112
·Prefettura di Palermo Tel. 091 338111
·Vigili del Fuoco Tel. 115
·Emergenza incendio boschivo Tel. 1515
·Arma Carabinieri Tel. 112
·Polizia di Stato Tel. 113
·Guardia di Finanza Tel. 117
·Polizia Municipale Tel. 091 8561021
·Uffici Comunali Tel. 091 8574144
Tipo documento | Documento Albo Pretorio |
Numero e data protocollo | n. del |
Data di pubblicazione | 22 Maggio 2024 |
Formati | |
Licenze | Pubblico dominio |